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Forfetari fino a 85.000 euro dal 2023: arriva l’autorizzazione UE

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Nella Gazzetta Ufficale dell’Unione europea n. 83 del 22 marzo 2023 è stata pubblicata la decisione di esecuzione UE n. 2023/664 del 21 marzo 2023, che autorizza l’Italia ad applicare una misura speciale di deroga all’art. 285 della direttiva IVA n. 2006/112/CE e che abroga la decisione di esecuzione UE n. 2020/647. Infatti, l’esclusione da IVA per i soggetti in regime forfetario era applicabile in virtù di una deroga alla direttiva comunitaria sull’IVA concessa all’Italia con decisione di esecuzione UE n. 2020/647 del Consiglio dell’11 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2024, e comprendeva solamente i soggetti con volume di affari entro 65.000 euro. L’aumento della soglia di esenzione a 85.000 euro sarà operativa a livello generalizzato dal 2025 per effetto dell’art. 284 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2020/285/UE.

Secondo la medesima direttiva, inoltre, gli Stati membri potranno fissare un massimale del 25%, oppure consentire al soggetto passivo di continuare a beneficiare dell’esenzione, senza alcun massimale, durante l’anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l’applicazione di tale massimale o opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d’affari all’interno dello Stato membro che concede la franchigia sia superiore a 100.000 euro.

Gli effetti nel nostro Paese sono i seguenti: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 l’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera la soglia di 85.000 euro.

La legge di Bilancio 2023 ha proceduto, con effetto dal 2023, a modificare il regime forfetario, prevedendo l’introduzione:

  • di un maggior limite di ricavi/compensi dell’anno precedente, portato a 85.000 euro (anzichè 65.000 euro);
  • di una causa di decadenza retroattiva in presenza di ricavi/compensi dell’anno superiori a 100.000 euro.

L’estensione, poi, dell’obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti forfetari, impatta sulla riduzione del periodo accertativo per i soggetti (con ricavi/compensi 2019 non superiori a 25.000 euro) che adottano per facoltà (e non per obbligo) tale modalità di fatturazione.

Quindi, per effetto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 per l’accesso o per la permanenza nel regime agevolato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente (ragguagliati ad anno in presenza di periodo d’imposta inferiore ad un anno solare), riferiti a tutte le attività svolte (anche se cessate) non devono superare il nuovo limite di 85.000 euro.

L’incremento da 65.000 a 85.000 euro della soglia di volume di ricavi per l’accesso/permanenza al regime forfetario ha determinato, in taluni casi, dubbi sul regime IVA applicabile per i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato.

In assenza di un nuovo intervento del Legislatore Europeo, l’applicazione dell’esenzione per i contribuenti forfetari non sarebbe stata possibile per un volume d’affari nel periodo d’imposta compreso tra 65.000 e 85.000 euro. In sostanza, al superamento della soglia di volume d’affari nel periodo d’imposta di 65.000 euro, il contribuente forfetario sarebbe stato obbligato ad applicare il regime IVA “ordinario” dell’attività esercitata.

Si veda a confronto il regime IVA applicabile prima e dopo la decisione di esecuzione UE n. 2023/664:

VOLUME D’AFFARI NEL PERIODO D’IMPOSTA REGIME IVA
PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2024
Ante decisione di esecuzione UE n. 2023/664 Decisione di esecuzione UE n. 2023/664
inferiore a € 65.000 Esclusione IVA
tra € 65.000 e € 85.000 No esclusione dal 1/01/2023 al 31/12/2024

Esclusione dal 01/01/2025

Esclusione da IVA

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