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Forfetari, per la verifica di cause ostative rilevano anche i voti spettanti a persone interposte

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Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano – direttamente o indirettamente – società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre fare riferimento all’art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Con particolare riferimento al controllo indiretto, con la Risposta all’istanza di interpello 27 novembre 2019, n. 501, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359 c.c., si computano anche i voti spettanti a persona interposta, tra cui vanno ricompresi i familiari di cui all’art. 5, comma 5, del Tuir.

Nel caso esaminato, il contribuente che nel 2020 ha costituito una società tra professionisti in forma di società a responsabilità limitata, che svolge attività riconducibile a quella svolta da professionista, ma che è amministrata da un altro socio e per la quale il professionista fattura prestazioni non superiori al 40% dell’intero suo fatturato, può accedere al regime forfettario.

L’Agenzia precisa inoltre che qualora l’attività di lavoro autonomo svolta dal contribuente dovesse essere un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, i compensi percepiti, in ogni caso, non potranno beneficiare della tassazione agevolata prevista dal predetto regime forfetario.

Si ricorda infine che, in più occasioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale causa ostativa non risulta integrata qualora le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata siano riconducibili a due sezioni ATECO differenti (a tal fine si richiama, ad esempio, la Risposta all’istanza di interpello 13 maggio 2019, n. 137). Con la Risposta 8 ottobre 2019, n. 398, peraltro, fu sottolineato che “occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione”.

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