Forfetario e lavoro dipendente oltre i 30.000 euro: in arrivo schemi d’atto per il 2021
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate stanno conducendo un’attività istruttoria nei confronti di contribuenti che hanno adottato il regime forfetario in modo indebito nel 2021.
In particolare, all’esito delle verifiche viene accertato che il soggetto, nell’anno precedente rispetto a quello contestato, ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori ad euro 30.000, integrando così la causa ostativa prevista dall’art. 1 comma 57, lettera d-ter, Legge n. 190/2014 (verifica del quadro RC dell’anno 2020). Per questo motivo gli Uffici procedono a notificare uno specifico questionario volto all’acquisizione di elementi giustificativi, ma il contribuente non fornisce riscontro nei termini previsti.
A fronte della mancata risposta, l’Ufficio procede alla rideterminazione del reddito imponibile secondo il regime ordinario, disconoscendo il forfetario. Non potendo acquisire dati contabili dal contribuente (in assenza di registri e documentazione tenuta ex lege), l’Agenzia ha fatto ricorso alle informazioni disponibili presso le banche dati e ai dati già presenti in dichiarazione, procedendo così a una ricostruzione presuntiva analitico-induttiva del reddito rilevante per IRPEF, IVA, IRAP e contributi INPS. La quantificazione dei componenti negativi di reddito (costi deducibili) si è infatti limitata ai soli contributi previdenziali risultanti da altre banche dati, con esplicita esclusione di ulteriori costi o elementi giustificativi in difetto di idonea prova da parte del contribuente stesso.
L’Ufficio, ai sensi degli artt. 39 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, ha pertanto rideterminato:
- il reddito d’impresa in regime ordinario (voci positive da quadro LM, ridotte solo dei soli contributi previdenziali);
- il volume d’affari IVA e l’imposta dovuta, calcolata sui compensi da quadro LM, senza riconoscimento di IVA a credito in mancanza di fatture di acquisto registrate;
- i contributi INPS dovuti secondo i nuovi imponibili;
- le basi imponibili per le addizionali e per l’IRAP.
Oltre al recupero delle imposte dovute, sono state irrogate le relative sanzioni amministrative. Le violazioni contestate hanno riguardato sia la presentazione di dichiarazione infedele per IRPEF, IVA, IRAP, sia la mancata tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. In particolare, è stata applicata la sanzione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997, determinata in rapporto alla violazione più grave (nella specie l’omessa dichiarazione IVA con imposta dovuta), aumentata per cumulo giuridico e tenuto conto della maggiorazione del 10% prevista in caso di accertamento di redditi superiori del 10% rispetto a quelli dichiarati.
Questo caso mette in evidenza l’importanza per il contribuente di fornire tempestivamente risposta ai questionari dell’Ufficio e difendersi in fase istruttoria; la mancata collaborazione implica, di fatto, che il calcolo delle imposte e delle sanzioni venga eseguito in assenza di dati di parte e solo sulla base degli elementi disponibili all’Amministrazione, con sensibile peggioramento della posizione fiscale e sanzionatoria del contribuente.