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Forfetario e superamento limite di 100.000 euro: intrecci con la causa di esclusione dal CPB

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La causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotta all’art. 11, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 genera spesso molti dubbi se connessa al caso della fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di euro 100.000.

La disposizione prevede che costituisca causa di esclusione dal CPB “l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi 5489, della legge n. 190/2014”.

Nei fatti, il legislatore, rispetto a tale causa di esclusione, non guarda al regime applicato negli anni precedenti, bensì esclusivamente alla situazione del contribuente nel primo anno del biennio coperto dal concordato.

Tale lettura è coerente con l’impostazione sistematica del CPB delineata dall’articolato del Decreto e chiarita nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, nei quali viene ribadito che il concordato si fonda su dati ISA e su informazioni dichiarative analitiche riferite al periodo d’imposta precedente alla proposta.

Ad esempio, nel caso del professionista che nel 2024 applica regolarmente il regime forfetario e nel dicembre 2025 supera la soglia dei 100.000 euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime agevolato opera già dal medesimo 2025, con applicazione per tutto il periodo d’imposta, del regime ordinario e degli ISA.

Il 2025 diviene, pertanto, il primo periodo d’imposta nel quale il reddito è determinato in via analitica e costituisce la base informativa sulla quale l’Amministrazione formula la proposta di CPB per il biennio 2026-2027.

In tale scenario, la causa di esclusione di cui alla lett. b-ter) non può operare, poiché nel 2026 – primo anno del concordato – il contribuente non aderisce al forfetario, ma si trova già in regime ordinario.

L’errore interpretativo più frequente consiste nel ritenere ostativa la pregressa applicazione del regime forfetario. Tale impostazione non trova alcun fondamento né nel dato letterale né nei chiarimenti di prassi, che concentrano l’attenzione esclusivamente sul primo periodo d’imposta oggetto del concordato.

Ne deriva che il professionista fuoriuscito dal forfetario nel 2025 per superamento soglia può legittimamente aderire al CPB 2026-2027, utilizzando il reddito 2025 “effettivo” ossia rettificato, quale base di calcolo, senza incorrere in alcuna causa di esclusione normativa.

Le stesse considerazioni valgono in ipotesi di superamento del limite di 100.000 euro nel 2026 per il contribuente che nel 2025 era in regime “ordinario” e che nel 2026 ricorrendone i presupposti era ritornato nel regime a forfait.

Ciò solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato. La causa ostativa prevista dalla citata lettera b-ter) non viene a essere integrata e, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta (vedi risposta n. 248/2024).

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