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Fringe benefit auto e optional pagati dal dipendente: retroattività e accertamento

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Con la risposta n. 233/2025 l’Agenzia delle Entrate ha fatto saltare le interpretazioni finora consolidate in merito alla determinazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Secondo l’Amministrazione finanziaria le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile in busta ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle ACI, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene a suo carico.

Come noto, se rispetto al riconoscimento del benefit il dipendente è soggetto a riaddebito parziale tramite versamento o trattenute sulla busta paga, nello stesso periodo d’imposta tali somme devono essere sottratte dal valore come sopra determinato.

Nella circolare n. 326/1997, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modi di precisare in merito all’individuazione del fringe benefit da tassare che: “si tratta di una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.

Nella risposta n. 233/2025 è stato messo in risalto che la disposizione contenuta nell’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326/1997:

  • non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato,
  • ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Come dire che eventuali abbattimenti dell’imponibile per trattenute in capo al dipendente devono essere considerati solo se riferite a componenti di costo che concorrono al valore individuato dall’ACI ossia alla valorizzazione così come rappresentata nelle suddette tabelle.

Nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit, ad esempio eventuali optional di cui è dotato il mezzo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate impatta non solo dal punto di vista del carico ai fini delle imposte dirette sia per le imprese che per il lavoratore ma anche dal punto di vista previdenziale.

Infatti il maggior fringe benefit concorre anche all’imponibile contributivo.

L’interpretazione, applicabile anche agli anni passati, nei limiti dei termini per l’accertamento, potrebbe creare un potenziale “buco” nei conti aziendali e nei redditi dei dipendenti.

A ogni modo, le imprese dovranno:

  • riesaminare le posizioni degli ultimi 5 anni (limiti di decadenza per l’acc.to);
  • considerare tutte le auto aziendali e i relativi optional ossia le voci non coperte da tabelle ACI;
  • calcolare imposte e contributi aggiuntivi a carico del dipendente e dell’azienda;
  • applicare sanzioni e interessi sulle somme “riprese a tassazione”.

Per i lavoratori scatta il rischio prelievo anche per chi ha cessato il rapporto di lavoro, complicando ulteriormente la gestione delle conseguenze legate alla nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

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