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Fringe benefit con soglie più alte anche con figli del coniuge deceduto

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Anche il lavoratore dipendente con a carico il figlio convivente del coniuge deceduto soddisfa la condizione richiesta dal comma 390 della Legge n. 207/2024 per sfruttare la soglia di 2.000 euro ai fini dell’esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

La conferma è arrivata da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/2025.

Tale apertura è stretta conseguenza delle novità apportate dalla Legge citata alle detrazioni per carichi di famiglia, ex art. 12 del TUIR.

In particolare la Legge di Bilancio 2025 ha esteso il riconoscimento della detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.

Il comma 390 prevede, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
  • le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

L’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli tra cui anche (circolare n. 4/2025):

  • i figli nati fuori del matrimonio,
  • riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche,
  • i figli conviventi del coniuge deceduto,
  • fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR (vedi limite reddituale).

Nella circolare n. 4/2025 sopra citata è stato ribadito che l’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).

Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), del TUIR, l’agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico – anche in assenza dei requisiti anagrafici di cui alla citata disposizione, in virtù della previsione di cui al comma 4-ter del medesimo articolo – sia dell’uno sia dell’altro genitore.

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