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Fuoriuscita dal regime forfetario: quando si decade dalla riduzione contributiva

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I contribuenti che adottano il regime forfetario esercenti attività d’impresa hanno la facoltà di adottare un regime agevolato ai fini previdenziali, consistente in una riduzione dei contributi previdenziali. Ma cosa accade in caso di uscita dal forfait?

Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio.

È possibile avvalersi del regime contributivo agevolato fino a che permangono i requisiti per potersi avvalere del regime forfetario.

CAUSA USCITA REGIME AGEVOLATO CONSEGUENZE
Venire meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio Il regime ordinario di contribuzione verrà ripristinato, in linea di principio, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di fuoriuscita.
Scelta del contribuente Nella circolare INPS del 29 del 10 febbraio 2015 è stato precisato che, la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, è da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti. Successivamente l’INPS, con proprio messaggio del 3 gennaio 2019, n. 15, ha precisato che il termine entro il quale far pervenire all’istituto la rinuncia del contributo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario, il quale sarà ripristinato con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno (es. nel caso di comunicazione entro il 28 febbraio 2026 il regime ordinario INPS verrà ripristinato per il 2026). Qualora la comunicazione sia presentata a partire dal 1° di marzo di ogni anno, il ripristino del regime contributivo ordinario avverrà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Comunicazione, da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire Il regime ordinario di contribuzione si applicherà retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime forfetario, in tale ipotesi i requisiti non sono mai esistiti in capo al contribuente.

Revoca regime agevolato INPS: l’abbandono del regime agevolato ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario, a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono il futuro accesso all’agevolazione contributiva. In pratica, la fuoriuscita dal regime agevolato ha carattere definitivo e preclude in futuro ulteriore possibilità di accesso, al regime agevolato.

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