Fusione di comparti tra SICAV: per l’investitore residente l’operazione è fiscalmente irrilevante
La fusione di comparti tra organismi di investimento collettivo esteri non integra, di per sé, un evento fiscalmente rilevante per l’investitore residente, poiché non rientra tra le fattispecie impositive previste dall’art. 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77.
In questo senso si è espressa Agenzia delle Entrate con la risposta n. 56/2026 in materia di Fusioni di comparti tra SICAV lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo all’investitore residente – Articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
Il documento prende le mosse dall’istanza presentata da una Cassa di previdenza che, dopo aver investito nel 2019 in una SICAV UCITS lussemburghese articolata in comparti obbligazionario e azionario quotati, ha costituito nel 2025 una SICAV RAIF multicomparto destinata a classi di attivi differenti, tra cui strumenti alternativi non quotati.
L’ente, unico azionista di entrambi i veicoli, intende procedere a una fusione dei comparti UCITS nella RAIF, ipotizzando tre possibili modalità operative:
- creazione di due nuovi comparti riceventi,
- creazione di un unico comparto ricevente
- oppure confluenza in comparti già esistenti.
L’operazione avverrebbe al valore patrimoniale netto certificato dei comparti incorporati, senza conguagli, con continuità gestionale e senza rimborso o liquidazione delle azioni detenute.
L’istante ha quindi chiesto conferma della neutralità fiscale dell’operazione, sostenendo che né la lettera g) dell’art. 44, comma 1, del TUIR né l’art. 10-ter citato contemplano le fusioni tra OICR tra gli eventi generatori di redditi imponibili.
Nel proprio parere l’Amministrazione finanziaria ribadisce che, ai sensi dell’art. 10-ter, i redditi per gli investitori italiani derivano esclusivamente da specifici eventi: distribuzione di proventi, riscatto o liquidazione di quote o azioni, cessione, trasferimento a diverso intestatario o conversione tra comparti dello stesso fondo.
La fusione tra comparti di OICR esteri non è inclusa in tale elenco e, nel caso esaminato, non comporta né liquidazioni né trasferimenti a terzi né operazioni assimilabili allo switch, definito dalla regolamentazione di vigilanza come rimborso seguito da sottoscrizione.
Ne consegue che la fusione prospettata, determinando solo l’estinzione dei comparti incorporati con trasferimento di attività e passività a quelli incorporanti, costituisce un’operazione fiscalmente neutrale per l’investitore residente.
Resta fermo che l’ordinario prelievo si applicherà in un momento successivo, al rimborso o alla cessione delle quote del comparto risultante, sulla base della differenza tra valore di realizzo e costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.



