L’Inps ha fornito, con Circolare 16 novembre 2018, n. 109, legge n. 81/2017 istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.
Le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81/2017 devono essere gestite nel seguente modo:
Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.
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