Gestione TARI e utenze: IVA con aliquota ordinaria
Alla prestazione inerente alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e ai rapporti con l’utenza, non è applicabile l’aliquota IVA agevolata al 10%, bensì quella ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 310/2025, con la quale è stato analizzato il corretto trattamento IVA da applicare “al servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l’utenza”.
In virtù della previsione di cui al comma 691 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
Pertanto, il servizio in questione consiste in un’attività amministrativa di riscossione di somme e non di gestione di rifiuti nel senso delineato al numero 127- sexiesdecies), parte III, della Tabella A allegata al Decreto IVA e dalla normativa di settore.
Detto ciò, per un consolidato principio di carattere generale, implicito nell’ordinamento che disciplina l’IVA, se a fronte di prestazioni per le quali sono previste diverse aliquote viene richiesto e fatturato un corrispettivo indistinto:
- prevale, in ogni caso, l’aliquota maggiore (cfr. risposta n. 35 pubblicata il 20 gennaio 2022 e prassi ivi richiamata),
- sempre che non si distinguano i corrispettivi specifici per ogni attività.
Per cui, nel caso di specie, tenuto conto che, per quanto sopra chiarito, le suddette prestazioni comprese nel contratto di servizio, che le parti stanno provvedendo ad adeguare in ottemperanza alla delibera n. 385/2023 di ARERA, andrebbero assoggettate ad aliquote IVA diverse e nell’ipotesi di un corrispettivo unico, si applicherà l’aliquota IVA ordinaria: vale a dire l’aliquota più elevata tra quelle astrattamente applicabili ai diversi servizi che sono ricompresi nel suddetto contratto (cfr. risposta n. 35/2022 e prassi ivi richiamata).
Diversamente, se venissero distinti i corrispettivi per ogni singola attività:
- l’aliquota agevolata del 10% si renderebbe applicabile unicamente alle attività che connotano la gestione dei rifiuti, come definita dall’art. 183, comma 1, lettera n) D.Lgs. n. 152/2006,
- mentre le altre attività non rientranti nella predetta definizione, ivi compresa, per quanto sopra detto, la gestione della tassa e i rapporti con l’utenza, dovrebbero essere assoggettate ad aliquota propria.
In merito alla possibilità, evidenziata dall’Istante, di considerare il servizio di gestione della TARI quale accessorio all’attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 12 del Decreto IVA, non è sufficiente una generica utilità della prestazione “accessoria” all’attività “principale”, unitariamente considerata, occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con l’operazione “principale” (cfr. risposta n. 306/E del 3 settembre 2020; in tal senso anche risoluzioni n. 88/E del 12 giugno 2001 e n. 25/E del 14 aprile 2021).
Nel caso si specie la predetta attività di gestione della tariffa e i relativi rapporti con l’utenza non può essere qualificata accessoria, in quanto la stessa, dal punto di vista oggettivo, non risulta tale da rendere possibile l’operazione principale di gestione dei rifiuti, come definita dall’art. 183, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006, né tantomeno risulta emergere un nesso di dipendenza funzionale con la stessa attività di gestione dei rifiuti.
Da qui, in assenza di una prestazione unica, sono da assoggettare ad aliquota agevolata IVA del 10% esclusivamente le prestazioni di gestione dei rifiuti, come individuate dal citato D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 183, comma 1, lettera n), oltre che le prestazioni di stoccaggio e deposito temporaneo, di cui alle lettere aa) e bb) del medesimo art. 183; mentre le restanti attività, compresa l’attività di gestione della tariffa sui rifiuti, devono assoggettarsi ad aliquota propria.