Con tre distinte Risposte ad altrettante istanze di interpello l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Com’è noto, tale norma prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. L’agevolazione consiste, quindi, in una riduzione della base imponibile dei redditi predetti che, pertanto, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 50%.
Con i tre citati documenti di prassi, in particolare, l’Agenzia ha affermato quanto segue:
In materia si ricorda inoltre che:
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