In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi devono essere anticipati direttamente dall’Erario: lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 5 giugno 2019, n. 217 , depositata lo scorso 1° ottobre.
In particolare, dichiarando incostituzionale l’art. 131, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Consulta “boccia” l’applicazione dell’istituto della “prenotazione a debito”, che secondo un precedente indirizzo doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare consulenti, notai e custodi. Infatti:
Peraltro, affermano i giudici delle leggi, “l’impianto della motivazione è coerente con la pregressa giurisprudenza che aveva escluso che gli oneri conseguenti alla tutela dell’indigente potessero gravare su alcune categorie professionali”.
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