Gruppo IVA: vietata la compensazione con debiti dei partecipanti
L’Agenzia, con la risposta n. 88/2026, chiude la porta alla compensazione del credito IVA del Gruppo con i debiti tributari e contributivi dei singoli partecipanti, anche se il rappresentante coincide con la consolidante IRES. Il credito del Gruppo IVA può quindi essere gestito solo con riporto a nuovo oppure, in presenza dei necessari presupposti chiesto a rimborso o ancora ceduto a terzi nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
Gruppo IVA: profili generali
Il chiarimento ruota attorno all’autonomia soggettiva del Gruppo IVA. A seguito dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA i partecipanti perdono la propria autonomia soggettiva ai fini dell’IVA. Infatti, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 1 del D.M. 6 aprile 2018, al Gruppo IVA è attribuito un proprio unico numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA.
In merito agli effetti del Gruppo IVA sulle operazioni poste in essere dai partecipanti (art. 70-quinquies, commi 1–3, del D.P.R. n. 633/1972):
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra partecipanti del Gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA (ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972), ma non limitano il diritto alla detrazione per il Gruppo;
- le operazioni effettuate da un soggetto passivo membro del Gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
- le operazioni effettuate da un soggetto che non fa parte del gruppo ad un soggetto partecipante al Gruppo IVA si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA.
Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo IVA (art. 70-quinquies, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972).
I chiarimenti delle Entrate
Tanto premesso l’Agenzia chiarisce che:
- una volta costituito, il gruppo diventa un unico soggetto passivo, distinto dai partecipanti;
- il credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti;
- la norma, infatti, richiede identità tra titolare del credito e del debito (Ris. n. 140/2017).
In altre parole, la disposizione in commento si fonda sulla circostanza della diversità soggettiva fra chi matura il credito IVA (il gruppo IVA) e chi matura un diverso debito verso l’erario (il singolo partecipante); pertanto, le compensazioni possono avvenire solo in capo al rappresentante del Gruppo, tutto ciò in linea con la ratio della compensazione che richiede la titolarità dei debiti e crediti in capo al medesimo soggetto.
Ne deriva, dunque, che la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di “Rappresentante”, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere:
- chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’art. 30 del Decreto IVA;
- ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex art. 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016 “L’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile”.



