Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica. Pertanto l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il valore in dogana, che coincide di norma con il valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 maggio 2020, n. 11215, depositata lo scorso 11 giugno (in tal senso si segnala anche Corte di Giustizia Ue 12 dicembre 2013, causa C116/12, punto 28). Per i giudici di legittimità, in particolare:
Di conseguenza, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, ai fini della valutazione rilevano l’art. 30 del codice (Corte di Giustizia Ue, causa C-116/12, cit., punto 41) e, in subordine, il successivo art. 31 (Corte di Giustizia Ue, causa C-116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, causa C-529/16).
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