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I criteri di determinazione del valore in dogana delle merci importate

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Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica. Pertanto l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il valore in dogana, che coincide di norma con il valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 maggio 2020, n. 11215, depositata lo scorso 11 giugno (in tal senso si segnala anche Corte di Giustizia Ue 12 dicembre 2013, causa C116/12, punto 28). Per i giudici di legittimità, in particolare:

  1. tale disciplina ha una ben precisa ratio, che è quella di stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi, rispondendo alla necessità di certezza della prassi commerciale (Corte di Giustizia Ue, causa C-116/12, cit., punto 44; 15 luglio 2010, causa C-354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C-263/06, punto 60);
  2. gli articoli 2930 e 31 del Codice doganale comunitario hanno stabilito una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e il regolamento attuativo del codice ha predisposto un’apposita disciplina, regolata dall’art. 181-bis, qualora le autorità doganali abbiano “fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’art. 29 codice doganale” (Cass. 4 aprile 2013, n. 8323, e 13 settembre 2013, n. 20931);
  3. in presenza di “fondati dubbi”, quindi, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l’autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dal richiamato art. 29.

Di conseguenza, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, ai fini della valutazione rilevano l’art. 30 del codice (Corte di Giustizia Ue, causa C-116/12, cit., punto 41) e, in subordine, il successivo art. 31 (Corte di Giustizia Ue, causa C-116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, causa C-529/16).

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