Costituisce prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, un documento contenente:
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 8 aprile 2019, n. 100, che peraltro subordina la validità della descritta documentazione alle seguenti ulteriori condizioni:
Al riguardo si ricorda che per effetto del richiamato art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331/1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato Ue dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi Iva.
Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile Iva, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile Iva.
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