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Ici, atti attributivi o modificativi delle rendite catastali efficaci solo dalla loro notifica

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Ai fini Ici, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

Per la giurisprudenza di legittimità, da tale principio discende l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta suscettibili di accertamento, liquidazione o di rimborso (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 9 febbraio 2011, n. 3160 e 9 giugno 2017, n. 14402). Infatti, l’espressione “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” va intesa con il significato che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia.

L’inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto che, una volta notificata, la stessa non assuma valore a fini impositivi anche per annualità d’imposta suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. Di conseguenza, il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto mentre, se il riesame del detto classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo il 10 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia ex nunc (Corte di Cassazione 31 maggio 2017, n. 13845). Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 21 marzo 2019, n. 15648, depositata lo scorso 11 giugno.

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