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Ici, società sportive dilettantistiche (SSD) equiparabili alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

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L’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede l’esenzione dall’Ici per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del Tuir – e cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

In linea generale, quindi, la norma esclude le società dal godimento dell’agevolazione e pertanto sorge il dubbio se vi possano rientrare le società a responsabilità limitata, come tali prive del requisito soggettivo richiesto dalla norma. La Corte di Cassazione ritiene tuttavia che il citato art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debba essere letto in combinato disposto con l’art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), recante “Disposizioni per l’attività sportiva dilettanstistica”, ai sensi del quale “Le disposizioni della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modifìcazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

Per effetto di quest’ultima norma, quindi, vi è stata una equiparazione per legge delle società sportive dilettantistiche (SSD) alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione Ici sulla base del richiamato art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

In tale contesto si richiama la Circolare 26 gennaio 2009, n. 2/DF, secondo cui “(…) H) Le attività sportive. L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002”. Tale equiparazione normativa comporta l’estensione dell’esenzione in esame anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo solo il caso in cui, al di là della veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo (Cass. 5 aprile 2019, n. 9614). In tal senso, da ultimo, Cass. 17 settembre 2019, n. 23053.

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