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Il bilancio delle micro-imprese

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Le micro imprese sono società, che non superando determinati limiti dimensionali, possono applicare un regime semplificato per la redazione del bilancio, finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi.

La disciplina, contenuta nell’art. 2435-ter c.c., è stata introdotta dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (c.d. Decreto “bilanci”) con effetto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (per i soggetti “solari”).

Nel dettaglio, sono considerate micro imprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c. (cioè le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata), che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Limiti dimensionali Micro imprese Bilancio abbreviato Bilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale ≤ 175.000 euro ≤ 4,4 milioni di euro > 4,4 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni ≤ 350.000 euro ≤ 8,8 milioni di euro > 8,8 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio ≤ 5 unità ≤ 50 unità > 50 unità

SOCIETÀ DI PERSONE: Posto che le norme che il codice civile dedica al bilancio (artt. 24232435-ter c.c.) si applicano alle società di capitali, nonché alle società di persone interamente partecipate da società di capitali (italiane o estere) (art. 111-duodecies disp. att. c.c., come modificato dalla Legge n. 238/2021 con decorrenza dal bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019), a rigore il regime di bilancio previsto per le micro imprese dovrebbe ritenersi applicabile soltanto a tali società. Tuttavia, non sembrano rinvenibili obiezioni all’applicazione delle semplificazioni previste per le micro imprese anche da parte delle società di persone, sempre che, ovviamente, siano rispettati i limiti dimensionali. La formulazione letterale dell’art. 2435-ter c.c. (che fa riferimento alle sole “società”, così come peraltro l’art. 2435-bis c.c.) porterebbe, invece, ad escludere dalle semplificazioni previste gli imprenditori individuali.

L’utilizzo delle semplificazioni è facoltativo e non obbligatorio. I redattori del bilancio possono, a propria discrezione, optare per la versione integrale del bilancio. È possibile anche redigere il bilancio in forma abbreviata.

Le caratteristiche della tassonomia XBRL non consentono, comunque, di beneficiare in modo parziale delle semplificazioni, posto che le micro imprese non possono inserire, neanche facoltativamente, la Nota integrativa o compilare il Rendiconto finanziario attraverso lo standard XBRL.

In sintesi:

Semplificazioni Micro imprese Bilancio abbreviato Bilancio ordinario
Stato patrimoniale Schema previsto per il bilancio abbreviato, esclusa la voce “A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” Schema semplificato Schema ex art. 2424 c.c.
Conto economico Schema previsto per il bilancio abbreviato, escluse le voci “D.18.d -Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e “D.19.d – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati” Schema semplificato Schema ex art. 2425 c.c.
Rendiconto finanziario Esonero Obbligo
Nota integrativa Esonero, salva l’indicazione in calce allo Stato patrimoniale di:

  • impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;
  • compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci.
Obbligo di informativa ridotto Obbligo

 

Semplificazioni Micro imprese Bilancio abbreviato Bilancio ordinario
Relazione sulla gestione Esonero, salva l’indicazione in calce Stato patrimoniale di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società e acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio Esonero, salva l’indicazione in Nota integrativa di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società e acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio Obbligo
Criteri di valutazione Facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (anziché con il criterio del costo ammortizzato) Criteri di valutazione ex art. 2426 c.c.
Non sono applicabili le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati Nessuna esenzione per la valutazione degli strumenti finanziari derivati

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