Il compenso va pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale
Il compenso per le prestazioni professionali dev’essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale: lo ha ribadito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 15 settembre 2022, n. 113/2022.
Tale conclusione – che si fonda sul disposto dell’art. 9, D.L. n. 1/2012, modificato dalla Legge n. 124/2017 con effetto dal 29 agosto 2017 – è rafforzata dall’art. 25 del Codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale, in quanto la mancata stipula per iscritto del mandato professionale comporta conseguenze sotto profilo disciplinare.
Il Cndcec ha inoltre sottolineato che nel caso in cui un compenso non venga pattuito preventivamente, il professionista può ricorrere all’autorità giudiziaria per la determinazione del compenso stesso.
In via generale – si legge nel documento – l’accesso all’autorità giudiziaria per chiedere giudizialmente la liquidazione del compenso professionale può avvenire instaurando un giudizio ordinario oppure un giudizio sommario (procedimento per decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c.).
È stato infine affermato il principio secondo cui se da un lato si esclude che l’Ordine possa rilasciare un parere di congruità della parcella del commercialista iscritto per l’attivazione di un procedimento per decreto ingiuntivo, dall’altro lato il Consiglio dell’Ordine può comunque esprimersi sulla liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., essendo questo svincolato dalle tariffe e costituendo ciò un parere che non si esprime più sul