Per effetto dell’art- 31-bis del Regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011 – introdotto dal Regolamento Ue n. 1042/2013 – si considerano servizi relativi ad un bene immobile quelli che presentano un “nesso sufficientemente diretto con tali beni”.
Tale nesso si riscontra in particolare nei casi in cui il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione, oppure quando il servizio è erogato o destinato all’immobile.
Al riguardo si segnala inoltre che:
In applicazione ai principi richiamati, gli eurogiudici ritengono che non decisiva la circostanza che sia fatturato un prezzo unico (pronunce C-349/96, C-502/09, C-349/96, C-111/05 , C-497/05).
In ambito domestico, invece, rilevano:
Sulla base di quanto precede, nel caso in cui un soggetto metta a disposizione di un altro, dietro corrispettivo, un compendio immobiliare unitamente ad una serie di servizi correlati alla fruizione dell’immobile, (di cui alcuni obbligatori ed altri previsti in un contratto a sé) si ritiene di essere in presenza di una prestazione principale, costituita dalla messa a disposizione degli immobili, e una serie di servizi “accessori” ad essa.
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