Passa al contenuto principale

Il credito d’imposta riacquisto prima casa non si eredita

|

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casaart. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando la rivendita dell’immobile pre-posseduto entro due anni, è un’agevolazione personale, quantificata per ognuno dei contraenti alla data di registrazione del primo atto agevolato, senza che siano rilevanti eventuali eventi successori post morte del vecchio comproprietario al 50%. Nei fatti, l’agevolazione non si trasferisce.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 238/2025.

La situazione analizzata è la seguente.

L’istante:

  • nel 2003, aveva acquistato, insieme al futuro coniuge, per la quota del 50% ciascuno, un immobile fruendo dell’agevolazione “prima casa” e versando l’imposta di registro nella misura del 3 per cento, complessivamente pari ad euro 1000;
  • nel 2011 il coniuge è deceduto e la sua quota pari al cinquanta per cento della suddetta “prima casa” è stata ereditata per metà dall’Istante (che ora detiene il 75% dell’immobile) e per l’altra metà dal figlio, minorenne e fiscalmente a carico dell’Istante;
  • nel 2024, ha acquistato una nuova “prima casa” in un altro Comune, corrispondendo l’IVA con aliquota del 4 per cento ed impegnandosi a vendere la precedente abitazione nel termine di un anno, in seguito esteso dalla Legge di Bilancio 2025 a due anni dal nuovo acquisto e, dunque, entro il 2026.

Tanto premesso, l’Istante ha chiesto di poter “recuperare in sede di dichiarazione mod. 730/2025 redditi 2024 il credito d’imposta per riacquisto prima casa non utilizzato nell’acquisto della nuova prima casa perché soggetta ad IVA”, nella misura di euro 1.000 dunque anche per la parte sulla base dell’atto originario da cui scaturisce il credito era riconducibile al marito nel frattempo deceduto.

Pe rispondere l’Agenzia delle Entrate riprende precedenti documenti di prassi; nello specifico la circolare n. 19/E/2001 la quale specifica che:

  • un soggetto che abbia alienato un’abitazione pervenutagli per atto di donazione o successione, ancorché sia stata a suo tempo acquistata dal donante o dal de cuius con le agevolazioni prima casa, non potrà avvalersi del beneficio;
  • ancora, trattandosi di un credito personale, qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

Ai fini della definizione dell’ammontare del credito, infatti, non rileva il principio di solidarietà nell’obbligo di pagamento, di cui all’art. 57 del più volte citato testo unico dell’imposta di registro”.

Da qui, l’importo del credito d’imposta da indicare in dichirazione dei redditi sarà pari al minore degli importi dei tributi applicati ai due acquisti agevolati; in particolare, il confronto dovrà essere fatto tra la quota del cinquanta per cento dell’imposta di registro assolta sul primo acquisto (effettuato dall’Istante in comunione con il coniuge poi deceduto) e l’IVA complessivamente pagata sul secondo acquisto, effettuato dall’Istante.

Nei fatti, l’istante non assorbirà la quota di agevolazione da ricondurr al de cuius e potrà indicare in diminuzione dell’IRPEF solo l’importo di 500 euro e non di 1000 euro come dallo stesso prospettato.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta