Il decreto “Sblocca cantieri” è legge. Dalla Camera l’approvazione in via definitiva
Ieri la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge C. 1898, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (decreto “sblocca cantieri”), che si avvia ora verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità del provvedimento – che aveva già superato l’esame del Senato – si segnala la modifica dei parametri previsti attualmente dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.
La nuova previsione, infatti, ha fissato i seguenti limiti:
- 4 milioni di attivo di stato patrimoniale;
- 4 milioni di ricavi;
- 20 dipendenti.
Affinchè scatti tale obbligo, è sufficiente il superamento anche solo di uno di tali indici per due esercizi consecutivi.
È stata inoltre modificata la norma che permetteva alla Pubblica Amministrazione di escludere dalle gare pubbliche delle imprese non in regola con il versamento di imposte e contributi: ora tale esclusione opera esclusivamente per le irregolarità riscontrate in via definitiva.
Introdotte anche alcune modifiche agli articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 ) che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Si tratta in particolare del calcolo del valore stimato degli appalti in caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e della disciplina dell’anticipazione del prezzo all’appaltatore.
È stata poi riscritta la norma che nel testo previgente disciplinava la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario delle procedure negoziate attivate relativamente ai contratti “sottosoglia”.
Rilevanti novità, infine, riguardano la norma che, nei mercati elettronici, disciplina la verifica a campione sull’assenza dei motivi di esclusione e la integra con l’aggiunta di ulteriori disposizioni finalizzate a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali in capo all’aggiudicatario, nonché a consentire l’utilizzo di formulari standard in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo).