Il Fisco delinea l’ambito soggettivo dell’esenzione dalla ritenuta sugli interessi da finanziamento
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La ritenuta di cui all’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da:
- enti creditizi stabiliti in un Paese Ue;
- enti di cui all’art. 2 , paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della Direttiva n. 2013/36/UE;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi delle normative emanate da Stati Ue;
- investitori istituzionali esteri.
È quanto dispone il successivo comma 5-bis del medesimo art. 26, introdotto dall’art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.
Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 5 aprile 2019, n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
- nell’ambito di applicazione della norma sono compresi i finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
- ne rimangono invece esclusi gli enti non commerciali, compresi gli Oicr e gli altri soggetti non esercenti attività d’impresa di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir, rientranti tra i sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, i quali devono continuare ad applicare la ritenuta di cui al richiamato art. 26, comma 5, del medesimo decreto se corrispondono a soggetti non residenti interessi e altri proventi in relazione ai finanziamenti ricevuti.