Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dal giorno della ricezione del plico
Secondo un orientamento consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollenti alla ricezione); in tal senso si richiamano le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, confermate dalla giurisprudenza successiva (tra cui Cass. 11 maggio 2018, n. 11559).
I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante) al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica oppure con proprio timbro datario. Solo in questo caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.
Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 28 maggio 2019, n. 24697 , depositata lo scorso 3 ottobre.