Il trattamento tributario del contratto preliminare
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Per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettate ad Iva, l’imposta di registro è dovuta:
- in una misura fissa per il contratto preliminare ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- in una seconda imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad Iva.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 311 . Al riguardo si ricorda quanto segue:
- gli importi dovuti a titolo di acconto sul prezzo, relativi ad operazioni non soggette ad Iva, sono assoggettati ad imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento (art. 9 della Tariffa, Parte I del citato D.P.R. n. 131/1986);
- per i contratti preliminari relativi ad operazioni soggette ad Iva, alle norme relative agli acconti si applica l’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività Iva/registro sancito dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro (Risoluzione Agenzia Entrate 1° agosto 2007 , n. 197/E; Circolare 29 maggio 2013, n 18/E);
- qualora la caparra (di regola soggetta ad imposta proporzionale di registro in quanto esclusa dal campo di applicazione dell’Iva), assolva anche la funzione di acconto sul prezzo, si applica il medesimo trattamento previsto per gli acconti-prezzo.