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Imbarcazioni e regime doganale: le istruzioni della nuova circolare ADM

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In materia di ammissione temporanea e nautica da diporto, con particolare riguardo all’ambito di utilizzo del regime, alle modalità di vincolo del bene al regime ed ai susseguenti termini di appuramento, è immutata applicabilità della circolare 20/2022, in considerazione del fatto che questa trova fondamento su disposizioni di carattere unionale in alcun modo interessate dai cambiamenti intervenuti a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 141/2024.

Questo è uno dei passaggi contenuti nella circolare n. 8/2025, con la l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto il punto sulle procedure doganali e sugli adempimenti operativi per la nautica da diporto.

In applicazione dell’art. 141, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE 2446/2015 (RD), il semplice passaggio della frontiera permette il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea.

Pertanto, nel caso delle imbarcazioni da diporto, viene ribadito che l’ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’UE ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime.

La decisione di optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando un apposito formulario (allegato 71-01 RD), in applicazione dell’art. 165 RD, risulta, tuttavia, utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento.

Per quanto attiene invece più nello specifico ai termini di appuramento del regime di ammissione temporanea, la circolare n. 20/2022 non si occupava dei commercial yacht ma solo degli yacht ad uso privato, non disciplinando, di conseguenza, la fattispecie.

Sull’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, secondo quanto disposto dall’art. 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e ad operazioni di manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto.

Tale procedura può trovare applicazione in caso di lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender:

  • purché non ne modifichino la struttura o
  • non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore degli stessi.

Con specifico riferimento ai commercial yatch, gli stessi non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato, pertanto, i termini di appuramento sono quelli definiti dall’art. 217 lettera b) RD.

I commercial yatch, come gli altri mezzi di trasporto, possono svolgere le attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea, quando necessario nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale. Le imbarcazioni si considerano in manutenzione sia che le attività vengano svolte all’interno dei cantieri che in rada.

Una volta conclusa l’attività di manutenzione (sulla base anche dei contratti stipulati), dovrà essere ripresa l’attività commerciale prevista per poter usufruire del regime di ammissione temporanea.

Un ulteriore chiarimento ha riguardato la gestione delle dotazioni di bordo estere destinate a imbarcazioni private.

Nell’ipotesi in cui per le attività di riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto in regime di ammissione temporanea è necessario utilizzare merce in arrivo da paesi terzi vincolata al regime di transito esterno, quest’ultimo dovrà essere concluso:

  • con la presentazione della merce alla dogana di destino e
  • con l’invio dei messaggi previsti dal sistema NCTS, come indicato all’art. 215 CDU.

In alternativa, la merce potrà arrivare presso un destinatario autorizzato (anche di una società di logistica) dove verrà appurato il regime di transito e la merce vincolata ad un nuovo regime nel termine di 6 giorni, in applicazione dell’art. 115 RD.

La dotazione di bordo presentata in dogana per l’appuramento del regime del transito o presso il destinatario autorizzato potrà essere vincolata al regime di ammissione temporanea con dichiarazione verbale presentando l’allegato 71-02 RD che dovrà essere completato con l’attestazione di ricevuta a bordo da parte del capitano dell’imbarcazione, quando la stessa verrà imbarcata, oppure dal cantiere che ha l’imbarcazione in manutenzione, annotando la stessa sulle scritture contabili, come indicato nella circolare n. 20/2022.

Nel caso in cui le lavorazioni sull’imbarcazione vengano effettuate in regime di perfezionamento attivo, la dotazione di bordo dovrà essere vincolata a tale regime.

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