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Immobili all’estero: come indicare i proventi nel modello Redditi PF 2026

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Nel quadro RL del modello Redditi 2026, vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, riportando l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2025 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se l’immobile è destinato a locazione, la tassazione varia a seconda se il reddito derivante dalla tassazione dell’immobile è tassato o meno.

Anche quest’anno, i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero vanno indicati nel quadro RL, al rigo RL 12.

Nelle istruzioni al modello Redditi 2026 è specificato che:

  • in tale rigo va indicato l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2025 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano;
  • se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito;
  • se l’immobile è destinato a locazione, la tassazione varia a seconda se il reddito derivante dal possesso dell’immobile è tassato o meno.

La tassazione varia a seconda se l’immobile:

  • è destinato a locazione o meno,
  • risulta imponibile nello Stato estero.

Entra in gioco anche il discorso sulla soggettività dell’IVIE.

Immobili a disposizione

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2013,

  • se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione (non destinato a locazione) non è assoggettabile ad imposizione, lo stesso non è assoggettato a tassazione neanche in Italia; pertanto va indicato esclusivamente nel modulo RW ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale e non anche nel quadro D del 730/2026 o nel quadro RL.
  • se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione è invece tassabile mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, oltre che compilare il modulo RW, bisogna indicare nel quadro D, rigo D4, del modello 730 o nel quadro RL, rigo RL12, del modello Redditi, l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute. Non è ammessa la deduzione forfetaria del 15%. Spetta invece il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri ordinari stabiliti dall’art. 165 del TUIR.

Naturalmente deve trattarsi di spese strettamente inerenti l’immobile e non di deduzioni di carattere generale.

IMMOBILI A DISPOSIZIONE
Tassazione estera Deduzione forfettaria al 15% Credito d’imposta imposte pagate all’estero Quadro RW
No No No
No

Immobili locati

Un discorso differente riguarda gli immobili destinati a locazione. A tal proposito:

  • se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile non è tassato nello Stato estero, bisogna dichiarare nel quadro D del 730 o RL del modello Redditi PF, l’ammontare dei canoni di locazione percepiti, al netto della deduzione forfettaria del 15% (comma 2, art. 70 del TUIR);
  • se il reddito derivante dalla locazione è soggetto ad imposta nello Stato estero, bisogna indicare l’ammontare netto dichiarato in detto Stato. Al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute. In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

In entrambi i casi l’immobile va indicato nel modulo RW.

IMMOBILI LOCATI
Tassazione estera Deduzione forfettaria al 15% Credito d’imposta imposte pagate all’estero Quadro RW
No No
No

Sulla base di tali regole, nel rigo RL 12 del quadro RL del modello Redditi o rigo D4 del 730:

  • in colonna 1 indicare i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili così detti di lusso). Tale reddito va riportato nel rigo RN 50 colonne 2 e 3 del fascicolo e non deve essere sommato nel rigo RL 18. Si noti che i redditi citati sono redditi non imponibili quali redditi diversi in quanto soggetti già ad IVIE, ex commi 14 e 15-ter dell’art. 19 del D.L. n. 201/2011;
  • in colonna 2 i redditi diversi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero in base alle regole sopra descritte.

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