Imposta di bollo: alla cassa entro il 2 marzo 2026
Per i soggetti obbligati, il 2 marzo 2026 (il termine ordinario del 28 cade di sabato) scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 4° trimestre 2025, secondo le regole ed i termini fissati dal D.M. 4 dicembre 2020 (Provv. 4 febbraio 2021).
Entro il 15 febbraio 2026 l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2025.
Entro il 2 marzo 2026 il contribuente deve effettuare il pagamento:
- tramite la specifica funzionalità presente nel servizio web delle Entrate, che consente l’addebito diretto nel conto corrente del contribuente;
- tramite F24, da presentare in modalità telematica
Il versamento tramite modello F24 il codice tributo per l’imposta di bollo relativo al 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre) solare è il seguente: “2524” – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre.
| CALENDARIO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4 TRIMESTRE 2025 | |
| 15/01/2026 | L’Agenzia mette a disposizione del soggetto passivo gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette. |
| 31/01/2026 | Il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti dall’Agenzia |
| 15/02/2026 | È possibile visualizzare l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta |
| 02/03/2026 | Deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo da parte del debitore |
In caso di mancato pagamento nei termini, il servizio web messo a disposizione dalle Entrate permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).
Il sistema calcola automaticamente:
- la sanzione ridotta;
- gli interessi dovuti in funzione dell’entità del ritardo.
In caso di versamento mediante F24 dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2626 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
L’Agenzia invia al contribuente una comunicazione all’indirizzo PEC in cui viene indicato l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione ridotta a 1/3 e gli interessi. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente o l’intermediario possono fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.



