Imposta di registro al 3% su indennizzo all’associato uscente per corrispondenza
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 3/E del 13 gennaio 2026 , chiarisce il trattamento dell’imposta di registro per l’accordo di indennizzo a un notaio pensionato da un’associazione professionale, perfezionato via PEC senza forma scritta ad substantiam.
Fattispecie oggetto dell’interpello
Lo Studio notarile interpellante è una associazione tra professionisti:
- costituita nel 2008 e modificata nel 2019,
- che prevede nei patti associativi (art. 10) un indennizzo per pensionamento a carico dell’associazione stessa,
- pagabile in 60 rate sul quinquennio successivo allo scioglimento del vincolo associativo.
L’accordo bilaterale determina l’importo, non legato ad una polizza assicurativa (mai stipulata).
La posizione delle Entrate
L’Agenzia rigetta la tesi del contribuente, ossia applicazione dell’imposta di registro in misura fissa €. 200 in caso d’uso ex art. 4 Tariffa Parte I TUR.
A parere delle Entrate, infatti:
- l’accordo non è un’”assegnazione societaria” unilaterale né un contro-conferimento,
- ma una prestazione patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte I per la quale si applica l’imposta di registro proporzionale del 3%.
Ai fini dell’obbligo di registrazione, nel caso di specie, deve considerarsi la circostanza che l’accordo in parola sarà viene concluso per corrispondenza.
Come emerso dagli atti presentati nel caso di specie non sussiste l’obbligo di una forma scritta a pena di nullità. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l’accordo in parola, perfezionato per corrispondenza, sia da registrare solo in caso d’uso.
Il documento di prassi chiarisce infine che tale tassazione (3%) trova applicazione anche nel caso di registrazione volontaria dell’accordo patrimoniale in parola, così come previsto dall’art. 8 del TUR. Resta salva ogni diversa valutazione effettuata in base all’esame effettivo del contenuto dell’atto portato alla registrazione.