Imposta di successione: la gestione di successivi accordi tra eredi
Il D.Lgs. n. 139/2024 ha modificato il D.Lgs. n. 346/1990 “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” sotto diversi aspetti:
- è stato introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta che non è più liquidata dall’ufficio, bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Resta fermo che l’autoliquidazione avviene nuovamente, in caso di successiva dichiarazione sostitutiva o integrativa;
- è ora considerata imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall’ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell’autoliquidazione, resta ferma la natura complementare dell’imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica.
- si consente la rateazione dell’imposta autoliquidata, con il pagamento del 20% entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione o comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della stessa dichiarazione.
Tuttavia non è stato oggetto di modifica l’art. 43 rubricato: Disposizioni testamentarie impugnate o modificate (art. 28 D.P.R. n. 637/1972).
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 346/1990, nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
L’art. 30, comma 1, lett. d), del medesimo Testo unico prevede, inoltre, che alla dichiarazione di successione sia allegata la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi.
Sulla base di tali disposizioni dovranno essere gestite eventuali accordi di reintegrazione tra gli eredi (“accordo di reintegrazione della legittima”).
In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con un quesito pubblicato sulla propria rivista FiscoOggi.
Nella sezione I della dichiarazione di successione – Dichiarazioni sostitutive, sarà necessario indicare l’eventuale presenza di accordi di reintegrazione dei diritti di legittima lesi, riportandone gli estremi di registrazione (ufficio, Serie, Numero, Data e Sottonumero se presente).



