Imposta sui servizi digitali: identificazione ricavi rilevanti
Con il principio di diritto n. 6/2025, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla corretta identificazione dei ricavi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, ISD, ex art. 1, comma 37, lettera b) Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ipotesi di Servizi di giochi e scommesse online.
Le modalità applicative dell’imposta sono state disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, oltre che oggetto dei chiarimenti forniti con la circolare 23 marzo 2021, n. 3/E.
Nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online, ove spesso agli utenti/ giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le “giocate”, diventa rilevante chiarire, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ISD, se debbano considerarsi i ricavi lordi o se, al contrario, gli stessi vadano assunti al netto dei suddetti bonus e dell’intero importo delle vincite, anche laddove queste ultime eccedano la raccolta in relazione al singolo torneo.
Con particolare riferimento all’ambito dei giochi online, la circolare n. 3/E 2021, al paragrafo 4.2, precisa che, qualora il gestore della piattaforma, “operi come soggetto che permette ai giocatori (utenti) di scommettere o giocare d’azzardo tra di loro, l’entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera come intermediario. Sebbene le somme rappresentate dalle “giocate” sono escluse ex comma 37-bis lettere a) o b), la commissione del gestore dell’interfaccia rappresenta invece un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), realizzato a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti”.
| Determinazione ricavo digitale | Per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall’intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell’imposta unica. In altri termini, la base imponibile dell’ISD deve essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo. |
| Trattamento dei bonus | Generalmente all’emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario. Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l’irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD. |