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Imu e Tasi, entro il 17 giugno versamento della prima rata

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Scadrà il prossimo 17 giugno – in quanto il 16 cade di domenica – il termine per il versamento:

  1. della prima rata (oppure in un’unica soluzione) dell’Imu per l’anno 2019;
  2. della prima o unica rata della Tasi – a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune – dovuta per il 2019, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’Imu, si precisa quanto segue:

  1. l’imposta è a carico del possessore (ad esempio, proprietario o titolare di un diritto reale) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo;
  2. il versamento del tributo dev’essere effettuato alternativamente, mediante il modello F24 oppure un apposito bollettino di c/c postale.

I codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:

  • 3912: Abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • 3914: Terreni;
  • 3916: Aree fabbricabili;
  • 3918: Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale;
  • 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D;
  • 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune.

Relativamente alla Tasi, si ricorda che:

  1. sono tenuti al versamento i proprietari, i titolari di altri diritti reali nonché i detentori dell’immobile;
  2. il versamento del tributo dev’essere effettuato alternativamente mediante il modello F24 oppure tramite apposito bollettino di c/c postale.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate:

  1. con la Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E, ha istituito i seguenti codici da utilizzare per il pagamento del tributo mediante il modello F24:
    • 3958: abitazione principale e relative pertinenze;
    • 3959: per fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • 3960: per aree fabbricabili;
    • 3961: altri fabbricati;
  2. con la Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E, ha istituito i seguenti codici da utilizzare per il pagamento del tributo mediante il modello F24 EP:
    • 374E : per fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • 375E : per le aree fabbricabili;
    • 376E : per altri fabbricati.

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