IMU prima casa: la pronuncia della Consulta apre ai rimborsi per i possessori di due immobili
L’attesa è stata lunga ma alla fine è arrivata: la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale depositata ieri, 13 ottobre, ha stabilito che nel caso dei coniugi, possessori di più immobili, ciascun possessore ha diritto all’esenzione IMU, purché abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, e a prescindere da residenza e dimora del coniuge o del convivente.
Sotto questo profilo, non cambia nulla se le due residenze disgiunte siano nello stesso Comune o in comuni diversi.
Tale pronuncia ha un duplice effetto sulle casistiche IMU gestite dagli studi professionali:
- l‘invio massivo delle istanze di rimborso IMU per conto dei contribuenti che hanno versato l’imposta;
- la decadenza degli accertamenti emessi dai Comuni ancora pendenti.
Va detto che sono comunque fatte salve le situazioni già definite:
- per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso;
- o per il ricorso o per sentenza passata in giudicato.
Potranno procedere alle richieste di rimborso di quanto pagato negli ultimi cinque anni al Comune:
- i soggetti che hanno versato l’IMU sulla casa di residenza dell’altro coniuge, ubicata nello stesso Comune;
- coloro che, aderendo cautelativamente alle sentenze della Cassazione precedenti, in presenza di residenze disgiunte in comuni diversi, abbiano pagato l’imposta per entrambe le unità immobiliari, non essendoci l’unitarietà della dimora del nucleo familiare.
Si allega un fac-simile di istanza da inoltrare a mezzo PEC al Comune e da corredare di documenti utili:
- a comprovare l’effettivo utilizzo dell’immobile da parte del contribuente che gode dell’esenzione;
- ad attestare il versamento (allegare la copia della ricevuta di versamento di cui si chiede il rimborso totale o parziale).
Il modulo e le modalità di presentazione possono variare da Comune a Comune. Pertanto, è indispensabile interpellare l’Ufficio tributi del Comune interessato e reperire tutte le informazioni in merito.
Il diritto al rimborso IMU è sancito dall’art. 26 dello schema di regolamento IMU del DEF (Dipartimento delle Finanze) e può essere fatto valere entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento (termine mobile) o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Stesso discorso vale per eventuali richieste di rimborso TARI (tassa sui rifiuti). Anche qui, la richiesta deve essere presentata al Comune entro 5 anni dal giorno del pagamento e/o dalla data in cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso.
La sentenza, d’altro canto, ha degli effetti anche sulle tantissime cause pendenti relative ad accertamenti comunali che sono stati notificati negli ultimi anni, a mano a mano che si consolidava l’orientamento restrittivo della Cassazione.
Tale pronuncia ha effetti anche sui versamenti eseguiti a giugno 2022, a titolo di acconto IMU. Pertanto, i coniugi con residenze disgiunte che abbiano pagato l’imposta su uno dei due immobili posseduti potranno, in presenza delle condizioni di legge, scomputare quanto versato in eccesso in occasione del saldo di dicembre 2022.
Sia chiaro: la declaratoria di illegittimità non comporta l’estensione dell’esenzione alle seconde case. Qualora non fosse possibile stabilire con certezza che in una delle due abitazioni il possessore non ha la dimora abituale, l’esonero sarà applicabile esclusivamente all’altro immobile.
I comuni hanno la funzione di verificare, con vari strumenti, l’effettività dell’utilizzo, ad esempio attraverso:
- la consultazione dei dati delle utenze a rete (gas, acqua e energia elettrica);
- la congruenza della richiesta di agevolazione del contribuente.
L’onere della prova si articola diversamente, a seconda che si sia in presenza:
- di una istanza di rimborso;
- di un atto di accertamento del Comune.
Nel primo caso, l’onere è in capo al contribuente, il quale potrebbe essere chiamato a produrre, ad esempio, la documentazione afferente i costi dei consumi.
Nel secondo caso, dovrebbe essere il Comune a procurarsi le informazioni necessarie a contestare l’esenzione richiesta.