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In capo al Fisco l’onere di provare che la società è una cartiera

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L’onere di provare che la società è una cartiera spetta al Fisco: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 novembre 2018, n. 4914, depositata lo scorso 19 febbraio.

Nell’occasione, in particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito la regola secondo cui in tema di Iva, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente – ai fini della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi – provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura oppure in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (in tal senso si richiamano le pronunce della Suprema Corte nn. 17619/2018 e 26453/2018).

Pertanto spetta al Fisco dimostrare la fittizietà della operazione, salva prova contraria del contribuente.

Si ricorda che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, qualora la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’Amministrazione fiscale ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 21953/20079784/20109108/201215741/201223560/201227718/201320059/201426486/2014 e 9363/2015; nello stesso senso anche le pronunce della Corte di Giustizia Ue 6 luglio 2006, C-439/04, 21 febbraio 2006, C-255/02, 21 giugno 2012, C-80/116 dicembre 2012, C-285/11 e 31 novembre 2013, C-642/11).

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