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In G.U. il decreto per il contrasto agli illeciti in materia di rifiuti

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Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 233 del 7 ottobre 2025, sono state pubblicate le leggi di conversione dei seguenti decreti:

  • Legge 3 ottobre 2025, n. 147, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;
  • Legge 3 ottobre 2025, n. 148, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.

Di particolare rilievo le novità introdotte a contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti con modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che interessano anche le imprese.

Mancata iscrizione Albo gestori ambientali Applicazione di una sanzione amministrativa accessoria nei confronti dell’impresa che esercente autotrasporto di cose per conto di terzi che, non risultando iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali, commette uno degli illeciti previsto dal codice dell’ambiente (Titolo VI della Parte quarta). In particolare si prevede la sospensione da 15 giorni a 2 mesi dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi e, in caso di reiterazione dell’illecito amministrativo o di recidiva del reato, la cancellazione dal predetto Albo, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
Contravvenzione di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.
Nuovi delitti Nuovi delitti, rispettivamente, l’abbandono di rifiuti non pericolosi in “casi particolari” ex art. 255-bis e l'”abbandono di rifiuti pericolosi” ex art. 255-ter.
Sanzioni per le imprese I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
Nuova circostanza aggravante, ex art. 259-bis del Codice dell’ambiente, allorquando determinate fattispecie concernenti la gestione illecita dei rifiuti siano compiute nell’ambito di un’attività di impresa. A seguito delle modifiche intervenute al Senato, è venuta meno la previsione della responsabilità dei titolari di impresa anche per omessa vigilanza. Inoltre, si prevede la punibilità, anche a titolo di colpa, ai sensi dell’art. 259-ter di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti.

Per quanto invece riguarda il decreto in materia di giustizia, si segnala la previsione dell’incremento della dotazione organica delle corti d’appello che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i target PNRR, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari; un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili allo scopo di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del PNRR.

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