In G.U. il Decreto PNRR: contabilità unica e misure finanziarie urgenti
Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato in G.U. il 26 giugno 2026 interviene su tre assi principali: infrastrutture e lavoro, attuazione del PNRR con particolare riguardo alla riforma della contabilità pubblica e disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale e contributi su spedizioni di modico valore.
Per i commercialisti, gli impatti più rilevanti riguardano: la transizione al sistema di contabilità economico‑patrimoniale unico delle amministrazioni pubbliche (standard ITAS, piano dei conti unico, sperimentazione e formazione), le ricadute sui rapporti con enti pubblici clienti e sui servizi di consulenza in ambito PNRR, oltre al differimento dell’applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore e al finanziamento di misure in materia di IA con possibili riflessi sui bandi e sui progetti di formazione.
Contesto generale del decreto – Il D.L. 26 giugno 2026, n. 107 reca “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. È strutturato in tre Capi: il primo dedicato alle infrastrutture (trasporti ferroviari, collegamenti stradali, decarbonizzazione, turismo, approvvigionamenti energetici, tutele in emergenza climatica, programmi infrastrutturali complessi), il secondo all’attuazione del PNRR e della direttiva (UE) 2024/1265 con focus sulla contabilità economico‑patrimoniale delle PA, il terzo alle disposizioni finanziarie in materia di intelligenza artificiale e contributo sulle spedizioni di modico valore.
Sistema di contabilità economico‑patrimoniale unico delle PA – L’articolo 8 definisce l’ambito di applicazione del sistema di contabilità economico‑patrimoniale unico, collegato alla Milestone M1C1‑118 della riforma 1.15 “Riforma delle norme di contabilità pubblica” del PNRR. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nella fase pilota, individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, adottano il nuovo quadro di principi e regole contabili entro l’esercizio di competenza 2030, mentre per le altre amministrazioni è previsto un regime semplificato definito con decreti MEF, con mantenimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni per le grandezze di finanza pubblica.
L’articolo 9 chiarisce che il sistema contabile economico‑patrimoniale unico comprende: quadro concettuale, standard contabili ITAS e piano dei conti unico multidimensionale, elaborati dalla Struttura di governance di cui all’articolo 9, comma 14, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
I principi e le regole contabili, comprensivi degli aggiornamenti, vengono adottati con decreto MEF su proposta della Struttura di governance, almeno nell’esercizio precedente alla loro applicazione, con possibilità di introdurre voci di ulteriore dettaglio per singoli comparti e con il coinvolgimento dei ministeri di riferimento, della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali e, per il SSN, del Ministro della salute e della Conferenza Stato‑Regioni.
L’articolo 10 individua gli adempimenti propedeutici all’adozione del nuovo sistema: adeguamento degli inventari delle immobilizzazioni, partecipazioni e rimanenze, ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie, individuazione di una struttura organizzativa responsabilizzata sulla contabilità economico‑patrimoniale e sugli inventari, adeguamento dei sistemi informativi e gestionali ai requisiti del decreto MEF 6 agosto 2025.
Questi passaggi rappresentano il terreno operativo su cui i commercialisti che assistono enti e società a partecipazione pubblica potranno essere chiamati a intervenire, in termini di supporto tecnico e di implementazione dei sistemi contabili e informatici.
Programma di formazione e sperimentazione – L’articolo 11 disciplina i contenuti del programma di formazione, sempre in relazione alla Milestone M1C1‑118 del PNRR, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile unico. Le amministrazioni definiscono un piano formativo almeno triennale, basato prioritariamente sull’offerta della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa; il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale MEF – Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano.
L’articolo 12 regola la sperimentazione: a decorrere dall’esercizio 2026 e fino all’esercizio immediatamente antecedente l’adozione del sistema unico, le amministrazioni pilota elaborano in via sperimentale gli schemi di bilancio secondo il decreto MEF 23 dicembre 2024, trasmettendoli al Dipartimento della Ragioneria generale.
Sono previsti programmi di sperimentazione specifici per comparti omogenei, definiti con decreti MEF di concerto con i ministeri competenti; per gli enti territoriali, i decreti devono essere adottati entro il 30 giugno 2027 e individuano enti sperimentatori, disciplina e modalità di svolgimento della sperimentazione anche in deroga al TUEL e al D.Lgs. n. 118/2011, nonché modalità semplificate di stato patrimoniale per enti di piccole dimensioni.
Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche – L’articolo 13 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’obbligo per ISTAT di produrre con cadenza trimestrale le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, secondo gli standard del regolamento (UE) n. 549/2013. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei dati trimestrali da parte di Eurostat, ISTAT trasmette al MEF – Ragioneria generale le stime disaggregate per sottosettore, per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale. Questo flusso informativo rafforzato può incidere sulle analisi di scenario macro‑fiscale che i professionisti utilizzano per valutare impatti su politiche di bilancio, manovre correttive e possibili modifiche normative future, in particolare per clienti che operano in settori dipendenti dalla spesa pubblica o da investimenti infrastrutturali.
Misure finanziarie su IA e contributo spedizioni di modico valore – L’articolo 14 interviene sulla legge 23 settembre 2025, n. 132 in materia di intelligenza artificiale, introducendo un nuovo comma 5‑bis all’articolo 24.
La norma consente l’adozione delle misure relative all’attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale “PN scuola 2021‑2027”, precisando al comma 6 che restano ferme le previsioni del nuovo 5‑bis.
Per i consulenti, il potenziamento del finanziamento in ambito IA e formazione può tradursi in nuove opportunità di assistenza progettuale, gestione di bandi e rendicontazioni per enti e soggetti coinvolti nei programmi formativi, in particolare nel settore scolastico e nei progetti di aggiornamento delle competenze digitali.
L’articolo 15, infine, differisce l’applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore previsto dall’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199: il termine del 1° luglio 2026, fissato dall’articolo 5 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, viene spostato al 1° ottobre 2026.
Gli oneri derivanti dal differimento, valutati in 61,2 milioni di euro per il 2026, sono coperti tramite utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate ai pertinenti programmi alla data del 22 giugno 2026 e acquisite all’erario.
Dal punto di vista operativo, il rinvio dell’entrata in vigore del contributo richiede ai consulenti un aggiornamento delle istruzioni ai clienti che effettuano spedizioni di modico valore (e‑commerce, logistica), con attenzione ai riflessi sui costi e sulla programmazione dei flussi, nonché alla gestione dei rapporti con gli intermediari logistici e doganali.
| Articolo | Oggetto sintetico | Profilo di interesse operativo per i commercialisti |
|---|---|---|
| Art. 8 | Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico‑patrimoniale unico | Assistenza ad enti pubblici e società a partecipazione pubblica nella transizione al nuovo sistema contabile; analisi impatti su bilanci, reporting e rapporti con PNRR. |
| Art. 9 | Quadro di principi e regole, standard ITAS e piano dei conti unico | Supporto alla corretta interpretazione e applicazione degli standard ITAS; consulenza sul raccordo tra piano dei conti unico e schemi di bilancio degli enti. |
| Art. 10 | Adempimenti propedeutici (inventari, partite creditorie/debitorie, sistemi informativi) | Interventi su inventari, riconciliazione partite, revisione sistemi informativi contabili per PA e organismi strumentali; progettazione di processi interni. |
| Art. 11 | Programma di formazione per la transizione al sistema unico | Possibili incarichi di docenza/consulenza, progettazione piani formativi, accompagnamento di amministrazioni nel rafforzamento delle competenze contabili e digitali. |
| Art. 12 | Disciplina della sperimentazione degli schemi di bilancio | Assistenza agli enti sperimentatori nella redazione di bilanci secondo il nuovo sistema; analisi deroghe a TUEL e D.Lgs. 118/2011 per gli enti territoriali. |
| Art. 13 | Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche | Utilizzo dei nuovi dati trimestrali per analisi macro‑fiscali a supporto delle strategie di imprese e enti legati alla spesa pubblica e agli investimenti PNRR. |
| Art. 14 | Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale | Consulenza su progetti finanziati nel quadro “PN scuola 2021‑2027”; rendicontazione di spese per iniziative di formazione in IA e competenze digitali. |
| Art. 15 | Differimento del contributo sulle spedizioni di modico valore | Aggiornamento delle strategie di e‑commerce e logistica dei clienti; pianificazione dell’impatto del contributo a partire dal 1° ottobre 2026. |



