È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che – in applicazione dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96– apporta alcune modifiche ad una serie di Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) applicabili al periodo d’imposta 2018.
In particolare:
Si ricorda che ai sensi del D.M. 23 marzo 2018, oltre alle tipologie di soggetti di cui all’art. 9-bis, comma 6, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 86 , gli indici non si applicano nei confronti dei seguenti soggetti:
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