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In vigore lo “Sblocca cantieri” con le nuove soglie per la nomina di sindaci e revisori nelle Srl

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E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto “sblocca cantieri” nella versione definitiva, risultante dall’approvazione di Camera e Senato (D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 ).

Tra le principali novità, si segnala la modifica dei parametri previsti attualmente dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

La nuova previsione, infatti, ha fissato i seguenti limiti:

  • 4 milioni di attivo di stato patrimoniale;
  • 4 milioni di ricavi;
  • 20 dipendenti.

Affinchè scatti tale obbligo, è sufficiente il superamento anche solo di uno di tali indici per due esercizi consecutivi. Così dispone il nuovo art. 2477 del codice civile, secondo e terzo comma.

È stata inoltre modificata la norma che permetteva alla Pubblica Amministrazione di escludere dalle gare pubbliche delle imprese non in regola con il versamento di imposte e contributi: ora tale esclusione opera esclusivamente per le irregolarità riscontrate in via definitiva.

Introdotte anche alcune modifiche agli articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 ) che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia).

Si tratta in particolare del calcolo del valore stimato degli appalti in caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e della disciplina dell’anticipazione del prezzo all’appaltatore. È stata poi riscritta la norma che nel testo previgente disciplinava la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario delle procedure negoziate attivate relativamente ai contratti “sottosoglia”.

Rilevanti novità, infine, riguardano la norma che, nei mercati elettronici, disciplina la verifica a campione sull’assenza dei motivi di esclusione e la integra con l’aggiunta di ulteriori disposizioni finalizzate a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali in capo all’aggiudicatario, nonché a consentire l’utilizzo di formulari standard in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo).

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