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Incompatibilità professionale e società di servizi: chiarimenti del CNDCEC

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Con l’Informativa n. 70/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene per fornire importanti precisazioni interpretative in materia di incompatibilità ex art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, con particolare riferimento alle società di servizi e ai Centri di Elaborazione Dati (CED).

Il documento nasce a seguito di richieste di chiarimento pervenute da diversi Ordini territoriali, soprattutto in merito al “criterio di calcolo della soglia del 20%” e alla “corretta decorrenza e applicazione della disciplina transitoria”. Sul primo punto, il Consiglio evidenzia che, sebbene “il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere” un riferimento al solo fatturato professionale, una lettura sistematica impone una diversa conclusione.

In particolare, viene chiarito che la verifica deve essere effettuata sul “fatturato complessivo imputabile al professionista”, inteso come somma del fatturato professionale diretto e della quota di fatturato della società di servizi a lui riferibile. Tale interpretazione è ritenuta “maggiormente coerente con la finalità della norma”, che mira a valutare “il peso economico effettivo dell’attività svolta tramite la società rispetto a quella professionale”, evitando rappresentazioni meramente formali.

Il CNDCEC sottolinea inoltre che una diversa lettura “finirebbe per amplificare artificialmente il peso della componente societaria”, generando effetti distorsivi e non in linea con la ratio della disciplina, che consente l’utilizzo di strutture ausiliarie solo se “mantengano carattere meramente strumentale o ausiliario”.

Sul piano temporale, l’Informativa precisa che la nuova disciplina trova applicazione “a partire dall’anno successivo a quello di approvazione delle Note interpretative”, ossia con riferimento ai fatturati 2026, rilevanti per le autocertificazioni del 2027. Fino ad allora continuano ad applicarsi i criteri previgenti, fondati sulla soglia del 50%.

Infine, viene ribadito che la disciplina transitoria deve essere letta come un’applicazione progressiva del nuovo parametro del 20%, secondo un “meccanismo quadriennale”, fino al pieno regime dal 2029, nel rispetto del principio di irretroattività e della tutela dell’affidamento dei professionisti.

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