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Indetraibili le spese per l’attività del General Contractor: Superbonus 110% Edilizia

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Le spese relative al compenso per le attività di organizzazione e coordinamento degli interventi edilizi rese da un’impresa in qualità di “General Contractor” non possono usufruire della detrazione maggiorata del 110% in quanto non strettamente legate agli interventi ammissibili al Superbonus previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Il parere è contenuto nella Risposta ad istanza di interpello n. 904-334/2021 fornita dalla Direzione regionale della Lombardia, riguardante la possibilità per un condomino di affidare ad un’impresa operante come “General Contractor” l’attività relativa ad interventi edilizi agevolabili con il Superbonus del 110% e di poter richiedere alla stessa lo sconto in fattura.

L’istante ha fatto presente, nel caso di specie, che il General Contractor sosterrebbe tutti i costi inerenti, compresi quelli professionali strettamente collegati agli interventi da realizzare (progettazione, sicurezza, redazione dell’Ape, ecc.), ma anche quelli relativi all’asseverazione e al rilascio del visto di conformità.

Al riguardo la Direzione regionale, richiamando la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, ha precisato che la detrazione spetta anche per alcune spese sostenute in relazione agli interventi agevolabili, come:

  • spese sostenute per l’acquisto dei materiali, per la progettazione e per le altre spese professionali connesse, comunque richieste dalla tipologia dei lavori (es. perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione);
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (es. installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali, Iva, imposte di bollo e tributi pagati per le concessioni e l’occupazione del suolo pubblico).

Conclude, tuttavia, escludendo la possibilità di portare in detrazione la spesa relativa al compenso per il servizio reso dal General Contractor per l’organizzazione e il coordinamento delle attività affidate dal condominio, in quanto ritiene che tali spese non possono essere oggetto di detrazione, “dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus, in linea con quanto previsto dal D.L. n. 34/2020 e quanto chiarito dalla Circolare n. 24/2020 ”.

interpello-904_334_2021

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