Interessi passivi su mutui: il rebus delle surroghe e rinegoziazioni 2025
Come noto, a partire dai dichiarativi 2026 la gestione degli interessi passivi sui mutui diventa più complessa, perché per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 entra in gioco il nuovo “riordino delle detrazioni” previsto dall’art. 16-ter del TUIR.
Riordino delle detrazioni
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, infatti, gli oneri detraibili non si considerano più singolarmente ma rientrano in un tetto massimo modulato in base al reddito e ai figli a carico (art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024).
Il taglio delle detrazioni riguarda gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sostenute dal 1° gennaio 2025, salvo alcune eccezioni, tra cui gli interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 relativi:
- a mutui agrari
- a mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale.
Nei righi E7-E8 sono stati previsti gli opportuni nuovi codici per distinguere il momento di stipula del mutuo.
Il problema delle surroghe e rinegoziazioni
Le istruzioni al modello 730 e al modello Redditi PF 2026 sembrano leggere in modo penalizzante le operazioni di surroga e rinegoziazione effettuate dal 1° gennaio 2025, assimilando tali casi ai nuovi contratti oppure all’accollo.
Una ricostruzione del genere rischia di far perdere la salvaguardia fiscale ai mutui originari, con effetti sfavorevoli per molti contribuenti. A parere di chi scrive, la lettura impostata dal Fisco risulta perlomeno discutibile. L’art. 120-quater del Testo unico bancario stabilisce infatti che surroga e rinegoziazione “non fanno venir meno i benefici fiscali”. Anche sul piano tributario, la ratio della norma sembra quella di salvaguardare i contratti di mutuo stipulati precedentemente alla novella normativa e non si vedrebbe perché penalizzare la lecita scelta del contribuente di “spuntare” un tasso migliorativo, perlomeno a parità di importo a mutuo richiesto.



