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Intermediari finanziari: in chiaro il regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti per perdite attese

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Con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, per i crediti di c.d. “primo e secondo stage”, le svalutazioni rilevate ai sensi dell’IFRS 9 sono deducibili per quinti e devono essere assunte ai fini fiscali al netto delle eventuali rivalutazioni contabilizzate nello stesso esercizio.

Normativa di riferimento: L’art. 1, comma 56, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) è intervenuto sul regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela effettuate dagli intermediari finanziari. La norma dispone, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 e per i tre successivi, la deducibilità, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti.

Modello di valutazione del rischio su future perdite attese (Expected credit loss o Ecl): il modello ECL distingue tre stadi di rischio:

  • primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio rispetto all’iscrizione iniziale, con valutazione delle perdite attese su un orizzonte temporale di dodici mesi;
  • secondo stadio: aumento significativo del rischio, con valutazione estesa all’intera durata del credito;
  • terzo stadio: deterioramento del credito, con valutazione estesa a tutta la durata dello stesso.

Problema interpretativo: L’Agenzia ha ricevuto istanze sul punto con le quali si chiede di chiarire se le svalutazioni dei crediti, in relazione alle quali opera, ai fini della loro deducibilità, il differimento temporale introdotto dal citato comma 56, debbano essere assunte al lordo oppure al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio in cui sono rilevate le predette svalutazioni conformemente all’applicazione del principio IFRS 9.

Chiarimento operativo: Tenuto conto del contesto normativo (art. 106 TUIR e D.M. MEF 10 gennaio 2018) e della formulazione letterale del comma 56, l’Agenzia ritiene che:

  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi (i.e. 2026-2029 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare),
  • le svalutazioni dei crediti verso la clientela,
  • derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese di cui all’IFRS 9, per i crediti appartenenti ai cc.dd. stage 1 e 2,
  • sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti (quinti) nell’esercizio di rilevazione in bilancio e nei quattro successivi.

In buona sostanza, la novità recata dalla Legge di Bilancio 2026 deve essere interpretata nel senso che le suddette svalutazioni devono essere assunte “al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio”.

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