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Intermediari, per inviare la dichiarazione al contribuente non è necessaria la consegna fisica

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Per mettere a disposizione del contribuente la propria dichiarazione dei redditi e la relativa comunicazione di ricezione dell’Agenzia delle Entrate, l’intermediario abilitato a trasmettere le dichiarazioni può utilizzare modalità diverse rispetto alla consegna fisica.

In particolare, con la risposta all’istanza di interpello 6 dicembre 2018, n. 97 , l’Agenzia ha precisato che è corretta la seguente procedura delineata dal professionista intermediario che dispone di una piattaforma internet attraverso la quale il cliente può consultare/scaricare la propria documentazione accedendo ad un’area riservata:

  1. invio di una comunicazione pec con cui si avvisa il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi;
  2. entro 30 giorni dal termine della presentazione all’Agenzia delle Entrate, pubblicazione nell’area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 9, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Al riguardo si ricorda quanto segue:
    1. il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta; la copia su supporto informatico conservata dall’incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può chiedere al contribuente l’apposizione della sottoscrizione sulla copia della dichiarazione, anche proponendo l’utilizzo di uno dei sistemi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) (Risoluzione Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2007 , n. 298/E);
    2. la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico oppure in modalità telematica ai contribuenti che abbiano presentato una richiesta in tal senso. In caso di invio online, lo stesso dovrà essere effettuato con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy (Circolare 9 maggio 2013, n. 14/E, par. 7.2).

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