Passa al contenuto principale

Invio Dichiarazione recupero ICI: proroga al 30 settembre 2026

|

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2026, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2026 con il quale viene prorogato dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026, il termine per la presentazione della dichiarazione per il recupero ICI annualità 2006-2011 ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. n. 131/2024.

Nei fatti viene modificato l’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2025.

Si vedano nello specifico:

  • il D.P.C.M. 23 dicembre 2025, il quale definisce i termini per la presentazione della dichiarazione per il recupero delle somme in argomento e per il relativo versamento, nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili.
  • il D.Dirett. Mef 4 febbraio 2026, che ha approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche.

La suddetta normativa italiana è frutto della necessaria applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.

Sentenza che ha ritenuto illegittimi gli aiuti concessi in favore degli Enti non commerciali nel periodo 2006-2011: da qui gli obblighi di restituzione.

Si ricorda che il riversamento del beneficio ricevuto non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011

  • sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti de minimis, cosiddetti “generali”, pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare,
  • vale a dire il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in vigore fino al 31 di cembre 2006 e il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

Con riferimento alle attività riconducibili all’ambito dei Servizi di interesse economico generale, si applica il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Il versamento non è dovuto anche nel caso in cui l’ammontare dell’aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcuni aiuti compatibili con i Trattati.

Per quanto riguarda l’anno finale oggetto di dichiarazione per i soggetti tenuti alla presentazione, è stato preso in considerazione il 2011, poichéè l’ultimo anno in cui si applicava l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

La disposizione di cui al citato art. 16-bis prevede dunque un obbligo dichiarativo a carico dei soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni d’imposta 2012 o 2013.

Il riferimento a tali annualità si fonda sulla circostanza che i soggetti in questione, in considerazione del ravvicinato lasso temporale che ha contrassegnato il passaggio dall’ICI all’IMU, durante il periodo considerato (2006-2011) abbiano comunque posseduto e utilizzato immobili per l’esercizio delle attività meritevoli individuate ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

La norma stabilisce, inoltre, che la dichiarazione ai fini del recupero ICI in esame deve essere presentata:

  • solo dai soggetti che, in relazione ad almeno una delle annualità 2012 o 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC
  • recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque,
  • siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui.

Viene poi stabilito che la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

Grazie al nuovo D.P.C.M. pubblicato in data 31 marzo la dichiarazione in parola potrà essere presentata entro il 30 settembre 2026.

La “Dichiarazione Recupero ICI” va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi Entratel/Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

Si ricorda che a partire dal 12 marzo 2026, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni varie la versione 1.0.1 del 12/03/2026 relativa al Modulo di Controllo Recupero ICI per gli Enti non commerciali (REC 25)

Se la dichiarazione non presenta errori bloccanti, verrà prodotto il cosiddetto “file controllato” e l’utente comunque potrà procedere, con la firma e l’invio tramite Desktop Telematico.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta