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Iperammortamento: perizia tecnica senza soglia di investimento

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Il D.M. MIMIT 7 maggio 2026, con il quale sono state fissate le disposizioni attuative dell’iperammortamento ex art. 1, commi 427436, della Legge n. 199/2025, ha individuato nello specifico gli adempimenti documentali in capo alle imprese che intendono sfruttare l’agevolazione in parola che copre gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Sono agevolati gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V  alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).

Gli adempimenti documentali sono dettagliati agli artt. 6 e 7 del suddetto D.M.

Perizia tecnica asseverata Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’art. 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da:

  • un ingegnere o
  • da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante
  • una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.

Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Certificazione contabile L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.

Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Si noti come non sia più prevista la chance di presentare un’autodichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo inferiore a € 300.000 come nel precedente credito d’imposta 4.0.

Pertanto, a prescindere dall’importo dell’investimento, il nuovo iper-amm.to, richiede sempre la perizia tecnica asseverata.

Infine si precisa che La Legge di Bilancio 2026 nonché il D.M. attuativo, non prevedono la necessità di una specifica dicitura normativa da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili, a differenza di quanto era stato invece disposto in passato per gli investimenti in beni strumentali, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

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