ISA 2026: come determinare il valore dei beni strumentali
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Nel rigo “valore beni strumentali” degli ISA 2026 va indicato l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali in proprietà. Per determinare tale voce si considera il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti.
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d’imposta 2025 va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo pari a 365 giorn
Si rileva che:
- Ai fini in argomento non si tiene conto degli immobili.
- per i beni strumentali non superiori a 516,46 euro, il valore di tali beni anche nel caso di non rilevazione nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA e delle imposte dirette;
- si indicano le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte/professione e all’uso personale/familiare del contribuente, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 50%;
- si indicano le spese relative all’acquisto dei ciclomotori, motocicli, autovetture e autocaravan, indicati nel comma 1, lett. b), art. 164, del TUIR nei limiti del costo fiscalmente rilevante;
- per i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio è possibile non tenere conto del loro valore purché non siano state dedotte le relative quote di ammortamento. Ciò significa che un bene strumentale rimasto inattivo per tutto il periodo d’imposta può essere escluso dal valore dei beni strumentali da indicare nel modello ISA, ma solo se su quel bene, nello stesso periodo, non sono state fiscalmente dedotte quote di ammortamento. In termini pratici:
- se il bene non è stato usato e non ha generato ammortamento dedotto, allora può non essere conteggiato negli ISA;
- se invece il contribuente ha dedotto l’ammortamento, il bene non può essere considerato “irrilevante” ai fini ISA, anche se di fatto non è stato utilizzato;
- l’IVA totalmente indetraibile relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce;
- il pro-rata di detraibilità dell’IVA (di valore positivo) non rileva ai fini della determinazione della voce.


