Un ulteriore flusso di dati destinato ad alimentare la pre-compilata arriva dagli isituti di formazione. Infatti, i soggetti di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa per gli anni d’imposta 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le comunicazioni di cui all’art. 1 del D.M. 10 agosto 2020, con le modalità stabilite dal provvedimento n. 39069/2021.
Per l’anno 2022 la scadenza è il 16 marzo 2023.
Si ricorda che la detrazione IRPEF del 19% è prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR per le spese per la frequenza:
Per ciascun iscritto, i citati soggetti comunicano:
Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto scolastico che provvede alla trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.
I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. 10 agosto 2020 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso.
Le comunicazioni contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:
effettuate tramite versamento bancario o postale o tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997. Non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24.
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine o, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
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