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Prestazioni cooperativa sociale nella RSA

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Con la Risposta all’istanza di interpello 10 giugno 2021, n. 400 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina Iva delle prestazioni – consistenti nella gestione globale – rese da una cooperativa sociale nell’ambito di una struttura residenziale ed assistenziale (RSA e centro diurno) di proprietà del Comune. Tali prestazioni vengono fatturate al Comune che è il soggetto committente in virtù di un contratto di concessione stipulato tra la cooperativa Sociale e lo stesso ente locale.

In particolare, è stato precisato che dette prestazioni devono essere assoggettate ad Iva con l’aliquota del 5 per cento, ai sensi della parte II-bis della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72, introdotta – con effetto dal 1° gennaio 2016 – dall’art. 1, comma 960, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016). Si tratta infatti di attività assimilabili a quelle rese in una casa di riposo (Risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E).

Al riguardo si precisa inoltre che, fatta eccezione per il caso in cui l’attività sia fornita da una cooperativa sociale (ipotesi che rende applicabile la norma sopra richiamata, con l’aliquota Iva del 5 per cento):

  1. ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 21), del D.P.R. 633/72, sono esenti da Iva, tra l’altro, “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, (…) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”;
  2. l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che l’elenco di cui sopra non è tassativo in quanto vi potrebbero rientrare anche strutture diverse nelle quali vengono effettuati servizi aventi le medesime caratteristiche delle prestazioni “proprie” delle case di riposo (in tal senso si richiamano le Risoluzioni n. 188/E/2002 e n. 164/E/2005);
  3. la Corte di Cassazione ha affermato che “ciò che deve qualificare la prestazione propria di una casa di riposo è l’alloggio fornito a persone anziane. La somministrazione di indumenti, medicinali e dello stesso vitto, nonché le prestazioni curative e le altre prestazioni agli ospiti della casa, vengono definite prestazioni meramente ‘accessorie’ rispetto a quella, evidentemente ritenuta essenziale, dell’alloggio. Ai fini dell’esenzione I.V.A., per quanto concerne in particolare le case di riposo, occorre quindi far riferimento da un lato al contenuto della prestazione, che va ricercato nell’alloggio e solo eventualmente in altre attività di assistenza, e dall’altro, nei destinatari delle prestazioni medesime che devono essere solo persone meritevoli di particolare protezione e tutela quali sono gli anziani” (sentenza 3 settembre 2001, n. 11353).

Risposta all’interpello n. 400 del 10 giugno 2021

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