La Cassazione conferma il sistema dualistico per la riscossione dei tributi locali
In materia di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali, si delinea un sistema dualistico: l’ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione, e in alternativa può attivarsi in proprio, oppure mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell’ingiunzione fiscale.
In caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, diversi dagli agenti della riscossione nazionali, che procedano mediante ingiunzione fiscale, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 troveranno applicazione in generale, ma con esclusione delle norme agevolative, come l’art. 47, il quale prevede la gratuità delle formalità di iscrizione ipotecaria, perché trattasi di norme per loro natura di stretta interpretazione, che risultano perciò insuscettibili di interpretazione analogica: lo ha affermato la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 17 ottobre 2022, n. 30472 (in questo senso si richiama altresì Cass. n. 18104/2021).
Per i giudici di legittimità, inoltre:
1. il rinvio contenuto nell’art. 4, comma 2-sexies, del D.L. n. 209/2002 al titolo II del citato D.P.R. n. 602/1973 – che non è assoluto, bensì nei limiti della compatibilità – non determina l’applicabilità del richiamato art. 47 nell’ambito della procedura di riscossione mediante ingiunzione fiscale, “non ritenendo questa Corte di accedere ad una esegesi che consenta l’applicabilità analogica della norma a soggetti – concessionari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – diversi da quelli – concessionari del servizio nazionale di riscossione – in favore dei quali l’agevolazione è dal legislatore riconosciuta”;
2. “Sotto il profilo specificatamente tributario, si ritiene, dunque, che l’equiparazione della procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale a quella di riscossione mediante ruolo, secondo il disposto normativo vigente rationes temporis, comunque non attribuisca ai ‘concessionari locali’ la gratuità delle formalità ipotecarie, ai sensi dell’art. 47, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, né, per gli stessi motivi, la gratuità delle certificazioni e delle visure ipotecarie ai sensi, rispettivamente, dell’art. 47, secondo comma, e del successivo art. 47-bis. Ciò in quanto l’attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali soggiace ad una diversa disciplina a seconda che venga affidata o meno al servizio nazionale della riscossione” (così la citata Cass. n. 18104/2021).