La Cassazione conferma la natura distrattiva dei rimborsi di finanziamenti soci
La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 35943 del 4 novembre 2025, è tornata a delineare i confini applicativi della natura giuridica dei finanziamenti soci nella prospettiva della bancarotta fraudolenta per distrazione, richiamando un orientamento ormai granitico della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Corte ribadisce che la restituzione di finanziamenti soci postergati, aventi carattere meramente eventuale, integra condotta distrattiva quando viene effettuata “in assenza di residuo attivo” e dunque in violazione del principio di postergazione ex lege, che impone il soddisfacimento dei soci solo dopo l’integrale soddisfazione degli altri creditori.
La Corte sottolinea che il credito del socio finanziatore è “non solo postergato a quello degli altri creditori sociali, ma soprattutto meramente eventuale, avendo diritto al rimborso del finanziamento solo in caso di residuo attivo all’esito della gestione sociale”.
Sotto il profilo oggettivo, la Suprema Corte richiama espressamente la struttura della fattispecie di cui agli artt. 216 e 223 L.F., ritenendo che la restituzione di tali finanziamenti – quando priva di un titolo giustificativo e non conforme alla loro intrinseca subordinazione – comporti un drenaggio illecito della liquidità sociale, idoneo a ledere la par condicio creditorum e dunque pienamente riconducibile alla nozione di distrazione.
La decisione si pone dunque nel solco di una interpretazione rigorosa delle operazioni di rimborso dei finanziamenti dei soci in contesti di crisi, riaffermando che tali restituzioni, quando effettuate in carenza di presupposti giuridici o in violazione della postergazione, integrano un atto oggettivamente distrattivo.